Il 27 giugno 1989, l’Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO) ha adottato la
Convenzione n. 169, relativa ai popoli indigeni e tribali nei paesi
indipendenti. Questa, finora recepita solo da pochi stati, costituisce oggi
l'unica norma di diritto internazionale che riconosca i diritti dei popoli
indigeni nei confronti degli stati in cui vivono.
Fra questi diritti vale la pena di ricordare:
- il diritto al proprio territorio;
- il diritto ad essere consultati se si discutono provvedimenti legislativi od
esecutivi che li concernono;
- il diritto allo sviluppo ed al controllo delle proprie risorse;
- il diritto alla tutela della propria identità culturale, lingui-stica e
religiosa;
- il diritto di chiamarsi con il loro nome e di esprimere liberamente la
propria identità etnica;
- il diritto di formare propri organismi rappresentativi dotati di uno statuto
ufficiale;
- il diritto di conservare la propria struttura economica ed i tradizionali
modi di vita; questo non dovrebbe però contrastare il diritto di partecipare
liberamente e in condizioni paritarie allo sviluppo economico, sociale e
politico del paese;
- il diritto di di conservare e utilizzare la propria lingua nell'ambito
dell'amministrazione e dell'insegnamento;
- il diritto di libertà religiosa;
- il diritto di avere accesso alla terra e alle sue risorse naturali, tenuto
conto in particolare dell'importanza fondamentale che tali diritti hanno nelle
loro tradizioni e aspirazioni;
- il diritto di organizzare, dirigere e controllare il proprio sistema
educativo.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi
sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli
altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate
nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica
o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia
indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o
soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù;
la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi
forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizioni crudeli, inumane o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno
diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la
presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale
discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a
competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti
fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o
esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa
e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al
fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della
fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo
nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od
omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse
reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non
potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile
al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella
sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua
corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni
individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza
entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il
proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini
e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo
potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del
diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare
una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione.
Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e
all'atto del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno
consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha
diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in
comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua
proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di
credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in
pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione
incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e
quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso
ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione
pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese,
sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale
volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una
procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le
risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali
indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua
personalità.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire
la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare
riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure
mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in
caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in
ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della
stessa protezione sociale.
Articolo 26
1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere
gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e
professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e
religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento
della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di
istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita
culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al
progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e
materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica
di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale
i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere
pienamente realizzati.
Articolo 29
1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge
per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei
diritti e delle libertà in essa enunciati.